Dal 7 aprile 2026 entrano in vigore importanti novità sullo smart working con l’applicazione della Legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese (Legge 11 marzo 2026, n. 34).
Il tema è stato recentemente approfondito anche da Il Sole 24 Ore, ma ciò che spesso sfugge è l’impatto concreto che queste novità hanno sugli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro per aziende, datori di lavoro e RSPP.
Vediamo quindi cosa cambia davvero, andando oltre il titolo.
Smart working: non è più una “zona grigia” per la sicurezza
Negli ultimi anni lo smart working è stato spesso trattato come una modalità “semplificata”, quasi priva di ricadute sul sistema di prevenzione aziendale.
La Legge PMI segna invece un punto fermo: il lavoro agile entra pienamente nel perimetro del D.Lgs. 81/08.
In altre parole:
- lo smart working non riduce le responsabilità del datore di lavoro;
- la tutela di salute e sicurezza si applica anche fuori dai locali aziendali;
- il modello organizzativo deve considerare nuovi rischi, spesso sottovalutati.
Informativa sui rischi: da adempimento formale a strumento reale
Una delle novità più rilevanti riguarda l’informativa sui rischi del lavoro agile.
La normativa ora chiarisce che:
- l’informativa deve essere scritta;
- va consegnata al lavoratore e all’RLS;
- deve essere aggiornata almeno una volta l’anno;
- deve essere coerente con la valutazione dei rischi aziendale.
❗ Attenzione: riutilizzare vecchi modelli generici (spesso scaricati online) espone l’azienda a criticità ispettive.
DVR e smart working: serve davvero aggiornarlo?
Sì, nella maggior parte dei casi sì.
Il DVR deve tenere conto dei rischi connessi allo smart working, in particolare:
- rischi ergonomici (postazioni improvvisate, sedute non idonee);
- rischi da uso prolungato di videoterminali;
- rischi psicosociali (isolamento, iperconnessione);
- rischi legati alla gestione dei tempi di lavoro e disconnessione.
La Legge PMI punta inoltre su modelli di organizzazione semplificati per microimprese e PMI, che INAIL dovrà rendere disponibili nei prossimi mesi.
Questo non elimina l’obbligo, ma rende la gestione più strutturata e difendibile in caso di controlli.
Comunicazioni al Ministero: restano (e attenzione alle scadenze)
Nulla cambia invece sul fronte delle comunicazioni obbligatorie:
- l’attivazione, modifica o cessazione dello smart working va comunicata entro 5 giorni;
- il riferimento è la data di inizio della prestazione agile, non la firma dell’accordo;
- la sanzione resta applicabile in caso di omissione.
Molti errori nascono ancora da una cattiva gestione amministrativa più che tecnica.
Formazione e addestramento: il lavoro agile conta
La Legge PMI interviene anche sull’art. 37 del D.Lgs. 81/08, chiarendo che:
- la formazione deve tenere conto anche di modalità di lavoro non tradizionali;
- è ammesso l’uso di tecnologie di simulazione e ambienti virtuali per l’addestramento;
- resta obbligatorio il tracciamento documentale.
Per i lavoratori in smart working diventa quindi essenziale una formazione mirata su:
- uso corretto delle attrezzature;
- ergonomia;
- gestione del tempo e dello stress;
- sicurezza informatica (tema sempre più intrecciato alla sicurezza del lavoro).
Datore di lavoro e RSPP: cosa fare subito
Alla luce delle novità, aziende e professionisti della sicurezza dovrebbero:
- Verificare gli accordi di smart working in essere;
- Aggiornare l’informativa sui rischi, personalizzandola;
- Valutare se il DVR richiede un’integrazione specifica;
- Allineare formazione e addestramento alla nuova modalità;
- Prepararsi all’arrivo dei modelli semplificati INAIL per PMI.
Lo smart working non è più un’eccezione: è una modalità strutturale e, come tale, va governata, non subìta.
La Legge PMI conferma un principio chiave:
👉 la prevenzione non si “disconnette” con il lavoro agile.
Per i datori di lavoro è un’occasione per passare da adempimenti minimi a una gestione più matura e consapevole della sicurezza, anche fuori dall’ufficio.




