Domande frequenti
Le risposte alle domande più frequenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Hai domande o dubbi che non trovano risposta?
Scrivici a info@safetypartner.it.
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Al momento dell’inizio attività di tutte le società con almeno un lavoratore è obbligatorio entro 90 gg dall’inizio attività:
Il “DVR” deve essere aggiornato qualora vi siano modifiche all’organizzazione aziendale o al processo produttivo tali da poter influire sullo stato di salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o a seguito di gravi infortuni oppure se il medico competente ne rileva la necessità. Dopo la rielaborazione del testo, le misure di sicurezza e prevenzione vanno aggiornate di conseguenza.
Il DUVRI è l’acronimo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. La funzione del DUVRI è di rendere noti all’impresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori all’interno di una azienda, quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli Il DUVRI deve essere elaborato dal Datore di Lavoro committente. Per “interferenza” si intende qualsiasi evento rischioso che possa verificarsi tra ditte diverse che operano nello stesso cantiere, oppure tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, ad esempio un’azienda che affidi in appalto lavori di manutenzione. Il DUVRI è allegato al contratto d’appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
La valutazione dei rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, ecc.) va ripetuta almeno ogni 4 anni, o comunque in caso di mutamenti dei macchinari, delle tecnologie utilizzate o di particolari risultati della sorveglianza sanitaria.
Le principali funzioni del RSPP si possono così sintetizzare: individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Inoltre supporta il Datore di Lavoro nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
NO. Sono sottoposti solamente agli obblighi di uso di attrezzatture a norma, uso di DPI e formazione su attrezzature che richiedono abilitazione.
La formazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori, preposti e dirigenti è un obbligo del datore di lavoro.
Ricordiamo che l’attestato è intestato al lavoratore, non al datore di lavoro; è quindi un suo diritto ricevere copia dell’attestato a lui intestato secondo quanto prescritto dall’ Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Regolamento GDPR (UE)(Privacy).
Generalmente per organizzare un corso di formazione, il centro di formazione ha bisogno di seguire un percorso riassumibile in quattro tappe è bene quindi trattare i seguenti punti:
1. definire i bisogni formativi (capire le esigenze aziendali, corsi normati/corsi non normati/corsi semi normati)
2. pianificare la formazione (date, scadenziari, esigenze dei partecipanti)
3. attuare la formazione (definire le modalità di erogazione, il metodo e le tecniche di formazione)
4. verificare (concordare le modalità di verifica dell’efficacia della formazione, anche a distanza di tempo)
Le occasioni possono essere molteplici, dipendenti sicuramente dalle esigenze aziendali, in ogni caso si può far riferimento ai seguenti punti:
1. assunzione di nuovo personale,
2. cambiamento di mansioni,
3. introduzione di nuovi prodotti, macchine, procedure di lavoro,
4. aumento del numero di incidenti,
Per il corso antincendio la regola è un aggiornamento quinquennale come previsto dal DM 2/9/2021. La durata del corso di aggiornamento dipende dal livello del corso. Sono previste 2 ore per il LIV-1, 5 ore per il LIV-2 e 8 per il LIV-3. Per tutti gli aggiornamenti è prevista una parte pratica.
La nomina è necessaria indipendentemente dal numero di Lavoratori presenti in azienda ed è subordinata solo alla necessità di attivare la sorveglianza sanitaria nel caso essi fossero esposti a rischi lavorativi che la rendano obbligatoria.
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore e ciò significa che il Datore di Lavoro deve garantire le stesse tutele previste per eventuali Lavoratori dipendenti; sarà pertanto necessario far eseguire la visita medica con conseguente rilascio del giudizio d’idoneità al proprio Medico Competente.
Tali figure sono a tutti gli effetti equiparate ad un Lavoratore e le modalità per la sorveglianza sanitaria sono le medesime. Pertanto, se è esposto a rischi lavorativi che richiedono la sorveglianza sanitaria, devono preventivamente essere sottoposti a visita medica.
SI. In base alla mansione che svolgono sono sottoposti a visita medica tutti i soci o associati in partecipazione che siano operativi e indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Sono esclusi dalla sorveglianza sanitaria i soci di capitale i quali non partecipassero all’attività.
NO. Il Lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi, con le periodicità che gli vengono comunicate, alle visite mediche e agli accertamenti che il Medico Competente ritiene necessarie ai fini del rilascio del giudizio d’idoneità alla mansione specifica.
NO. Non può essere ritenuto valido il giudizio d’idoneità del lavoratore espresso da un Medico Competente presso un’altra azienda (anche nel caso andrà a ricoprire la medesima mansione). Il giudizio d’idoneità deve essere rilasciato a seguito di visita medica con eventuali accertamenti effettuata dal Medico Competente della “nuova” azienda presso la quale il Lavoratore inizierà il nuovo rapporto di lavoro.
La Lavoratrice innanzitutto deve comunicare al Datore di Lavoro il suo stato di gravidanza con apposito certificato medico specialistico. Egli dovrà quindi attuare le misure a tutela della Lavoratrice in relazione alle sue attività lavorative.
Se la volontà della Lavoratrice gravida, mansione svolta permettendo, è di proseguire l’attività lavorativa anche durante l’ottavo o il nono mese di gravidanza, deve richiedere, entro ii termini previsti, specifico certificato al Medico Competente al fine di convalidare tale possibilità.
NO. Solo il Lavoratore può farne richiesta ed il Medico Competente ne valuta la legittimità. Il Datore di Lavoro può eventualmente richiederla in base alla Legge 68/99 e D.P.C.M. 13/01/2000 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) o secondo l’art.5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori). In entrambi i casi sarà eseguita da commissioni esterne.