Il Testo Unico sulla Sicurezza dedica un ampio capitolo ai luoghi di lavoro costituiti da cantieri temporanei o mobili che il decreto definisce come i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Il Titolo IV obbliga il committente (il soggetto per conto del quale è realizzata l’opera) a nominare due figure professionali, dedicate alla sicurezza sul lavoro, nel caso in cui nei cantieri sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

La prima, il Coordinatore Sicurezza Cantieri per la Progettazione, deve essere nominata contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. La seconda, il Coordinatore Sicurezza Cantieri per l’Esecuzione dei Lavori, deve essere nominata al momento dell’inizio del cantiere allo scopo di garantire la concreta attuazione di idonee misure di prevenzione e protezione.

Grazie al nostro gruppo di esperti forniamo i seguenti servizi:

  1. Incarico di Coordinatore Sicurezza Cantieri in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione
  2. Assistenza e supporto al Coordinatore Sicurezza Cantieri in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione
  3. Consulenza nella valutazione e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Fascicolo dell’Opera e della documentazione di cantiere e riunioni della sicurezza