Una recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. IV, 6 febbraio 2026, n. 5037) ha ribadito un principio che, nella pratica aziendale, viene ancora troppo spesso sottovalutato:
la tolleranza di prassi operative contrarie alla legge, anche se avallate dal preposto, e la nomina di un RSPP non esonerano il datore di lavoro dalle proprie responsabilità penali.
La pronuncia prende le mosse da un grave infortunio occorso a un lavoratore durante l’utilizzo di una sega circolare a banco, ma i principi affermati hanno una portata molto più ampia e riguardano la struttura stessa delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il caso: infortunio, prassi pericolosa e responsabilità
La vicenda riguarda un lavoratore di un mobilificio che, durante una lavorazione abituale, ha riportato gravi lesioni alla mano a causa del contatto con la lama della sega circolare.
Secondo i giudici di merito – e poi della Cassazione – l’infortunio è dipeso da:
- mancata formazione adeguata;
- assenza o mancato utilizzo della cuffia di protezione prevista dal costruttore;
- tolleranza di una prassi operativa contra legem, nota in azienda.
Il datore di lavoro ha tentato di difendersi sostenendo che:
- la prassi era conosciuta e gestita dal preposto;
- era stato nominato un RSPP;
- per alcune lavorazioni il dispositivo di protezione non poteva essere utilizzato.
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso.
Prassi “contra legem”: perché non valgono come giustificazione
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda il concetto di prassi aziendale.
La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato:
le prassi operative non possono mai derogare alle prescrizioni di legge o alle istruzioni di sicurezza delle attrezzature.
Anche se:
- diffuse nel tempo,
- conosciute dai lavoratori,
- tollerate o addirittura avallate dal preposto,
esse non assumono valore scriminante e non attenuano la responsabilità del datore di lavoro.
Il ruolo del preposto: importante, ma non sostitutivo
La sentenza chiarisce un altro punto chiave:
il preposto è una figura di vigilanza, non un soggetto che assorbe o sostituisce gli obblighi del datore di lavoro.
Anzi:
- il datore di lavoro deve vigilare anche sull’operato del preposto;
- l’eventuale tolleranza del preposto verso prassi pericolose aggrava il quadro, perché indica un difetto del sistema di controllo aziendale.
In altre parole:
“Se il preposto sbaglia e il datore non controlla, la responsabilità resta in capo al datore”.
Nomina dell’RSPP: obbligo organizzativo, non scudo penale
Ancora una volta la Cassazione chiarisce che:
- la nomina dell’RSPP è un obbligo di legge;
- ma non comporta alcuna delega automatica di responsabilità penale.
L’RSPP:
- supporta il datore di lavoro;
- propone misure e valutazioni;
- non ha poteri decisionali né di spesa.
Pertanto, in presenza di:
- carenze formative,
- mancata adozione delle misure tecniche,
- tolleranza di prassi pericolose,
la responsabilità rimane in capo al datore, anche se l’RSPP è formalmente nominato e operativo.
Gli obblighi violati secondo la Corte
Nel caso concreto, la Cassazione ha confermato la violazione di specifici articoli del D.Lgs. 81/08, tra cui:
- art. 37 – formazione dei lavoratori;
- art. 71, commi 3 e 4 – requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
In particolare, è stato sottolineato che:
- la disponibilità “teorica” di un riparo non basta;
- il datore deve garantire condizioni di utilizzo sicure in tutte le lavorazioni prevedibili;
- se una lavorazione non consente l’uso del dispositivo di sicurezza, va modificato il processo, non aggirata la protezione.
Cosa devono imparare le aziende da questa sentenza
Questa pronuncia rafforza alcuni messaggi chiave per la gestione della sicurezza:
- Le prassi reali contano più delle procedure scritte
Se il DVR dice una cosa e in officina se ne fa un’altra, la responsabilità emerge dalla pratica quotidiana. - La vigilanza deve essere effettiva, non solo formale
Non basta nominare preposti e RSPP. - La formazione deve essere reale e mirata
Non un adempimento, ma uno strumento operativo. - Le attrezzature vanno rese sicure per tutte le lavorazioni previste
Anche quelle “di fatto”, se ripetute nel tempo.
La sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2026, n. 5037 ribadisce con chiarezza che:
la sicurezza non si delega e non si neutralizza con incarichi formali.
Il datore di lavoro resta il garante ultimo della salute e sicurezza dei lavoratori e deve assicurarsi che:
- le regole siano applicate,
- le prassi pericolose siano eliminate,
- il sistema di prevenzione funzioni davvero.




