La visita medica per il lavoro rappresenta un diritto imprescindibile per tutti i lavoratori. Si tratta di una normale visita svolta durante la giornata lavorativa e programmata con il Datore di Lavoro, effettuata dal Medico Competente, secondo i principi della medicina del lavoro, in ottemperanza al Testo Unico del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Obbligatorietà e spese legate alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Il Medico Competente ha l’obbligo di eseguire la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla legge, nazionale ed europea; è inoltre tenuto ad effettuare la visita medica anche quando è il Lavoratore stesso a richiederla. Lo scopo principale della visita medica per il lavoro è quello di tutelare il Lavoratore dai rischi ai quali può essere esposto giornalmente nello svolgimento delle proprie attività e accertare l’idoneità alla mansione specifica del soggetto in base al documento di valutazione dei rischi aziendale.

Le visite mediche per il lavoro sono obbligatorie a prescindere dal tipo di contratto che viene stipulato e nei confronti di tutti i candidati che andranno a svolgere dei lavori che comportano rischi per la loro sicurezza e salute; sono inoltre essenziali per verificare l’assenza di qualsiasi tipo di dipendenza (per esempio da alcool o stupefacenti) nei casi previsti dalla legislazione vigente.

L’accertamento da eseguire, nel contesto della medicina del lavoro, rientra tra le spese sostenute dal proprio Datore di Lavoro e include anche gli eventuali esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate, richieste dal Medico Competente.

 

Tipologie di visite mediche sul lavoro

La visita medica sul lavoro, così come prevede l’Articolo 41 del decreto sopra citato, si declina in diverse varianti:

  • la visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro al quale il Lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; può essere eseguita anche in fase preassuntiva. Deve essere eseguita prima di adibire il Lavoratore a qualsiasi attività a rischio;
  • la visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita in una volta l’anno;
  • la visita medica su richiesta dal Lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica per cambio mansione, onde verificare l’idoneità alla nuova mansione specifica;
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

 

Esiti della visita medica e idoneità del lavoratore

Fondamentale è l’esito della visita medica per il lavoro sostenuta e, a parte per quella “standard”, per cui non sussistono problematiche, il risultato può evidenziare diversi tipi di esiti: l’idoneità parziale, che riscontra eventuali limitazioni o prescrizioni (anche solo temporanee) nello svolgimento delle attività; la non idoneità temporanea e la non idoneità permanente.

Copia del giudizio d’idoneità alla mansione specifica deve essere consegnato al Lavoratore, il quale ha diritto ad opporsi entro 30 giorni e le cui spese sono a suo carico.