Per molte aziende la distinzione sembra semplice: da una parte ci sono i dispositivi di protezione individuale, dall’altra le normali divise o gli indumenti da lavoro. In realtà, la normativa e la recente evoluzione giurisprudenziale dimostrano che il confine tra queste due categorie è molto meno netto di quanto si possa pensare.
Il tema è tornato al centro dell’attenzione in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 198/2025, che ha aggiornato l’articolo 77 del D.Lgs. 81/2008 chiarendo che gli obblighi di manutenzione, sostituzione e igiene previsti per i DPI si applicano anche agli specifici indumenti di lavoro che, a seguito della valutazione dei rischi, assumono una funzione protettiva.
Si tratta di un chiarimento tutt’altro che formale. Molte organizzazioni utilizzano quotidianamente capi ad alta visibilità, indumenti contro il freddo, tute di protezione da agenti chimici o biologici, abbigliamento impermeabile o altri capi tecnici che vengono spesso considerati semplici divise aziendali. In realtà, quando tali indumenti sono necessari per proteggere il lavoratore da un rischio individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi, essi assumono a tutti gli effetti la natura di DPI.
Il punto centrale della questione è proprio la valutazione dei rischi. Non conta tanto come un indumento viene commercializzato o descritto dal produttore, ma quale funzione svolge concretamente all’interno dell’organizzazione. Una divisa utilizzata esclusivamente per identificare il personale o per preservare gli abiti civili dallo sporco non è necessariamente un DPI. Diverso è il caso di un indumento che protegge il lavoratore dal rischio di investimento da veicoli, dall’esposizione a sostanze pericolose, da temperature estreme o da altri pericoli presenti durante l’attività lavorativa. In questi casi la funzione di protezione prevale e l’indumento entra nell’ambito della disciplina dei DPI.
Le conseguenze operative sono significative. Se un indumento viene qualificato come DPI, il datore di lavoro non può limitarsi a fornirlo al lavoratore, ma deve garantirne nel tempo l’efficienza, l’igiene, la manutenzione, la sostituzione e la corretta conservazione secondo le indicazioni del fabbricante. Si tratta di obblighi espressamente previsti dall’articolo 77 del Testo Unico e la loro violazione è soggetta a specifiche sanzioni.
L’importanza del tema è confermata anche dall’attività di vigilanza. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, ha precisato che durante le verifiche ispettive verrà controllato se il datore di lavoro abbia correttamente individuato nel DVR gli indumenti che assumono caratteristiche di DPI. Non si tratta quindi soltanto di una questione documentale, ma di un aspetto che potrà essere oggetto di specifica attenzione durante gli accertamenti degli organi di vigilanza.
Per le aziende questo rappresenta un’opportunità per rivedere e aggiornare i propri processi di gestione della sicurezza. Un DVR correttamente strutturato deve identificare in modo chiaro quali indumenti svolgono una funzione protettiva e deve prevedere adeguate procedure per la loro consegna, manutenzione, sostituzione e controllo. Trascurare questi aspetti significa esporsi non solo a possibili contestazioni, ma soprattutto al rischio che un dispositivo perda nel tempo la propria efficacia protettiva.
La novità normativa rafforza quindi un principio fondamentale della prevenzione: la sicurezza non dipende dal nome attribuito a un indumento, ma dalla sua effettiva funzione nella protezione della salute e dell’incolumità dei lavoratori. E proprio per questo motivo la valutazione dei rischi continua a rappresentare lo strumento cardine attraverso cui individuare le misure di prevenzione realmente necessarie per ogni attività lavorativa.
Il tuo DVR identifica correttamente gli indumenti che devono essere gestiti come DPI?
Safety Partner supporta aziende e datori di lavoro nella revisione della valutazione dei rischi, nella corretta classificazione dei DPI e nell’implementazione delle procedure di gestione previste dal D.Lgs. 81/08.
Contattaci per verificare la conformità della tua documentazione e prepararti alle future verifiche ispettive.




