Con la circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024 / Prime indicazioni patente a crediti finalmente le prime indicazioni operative che riportiamo qua di seguito:
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
QUI la circolare INL da scaricare.
Riassumiamo cosa prevede il decreto:
- come noto interessa imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei, tali imprese devono richiedere il rilascio della patente dopo domanda da effettuare su portale INL, rilascio che avverrà osservando i seguenti requisiti: adempimento obblighi formativi, documento unico di regolarità contributiva valido, documento di valutazione dei rischi quando previsto, certificazione di regolarità fiscale, RSPP dove previsto;
- non riguarda forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- domanda di rilascio presentabile anche da delegato;
- patente in formato digitale;
- in partenza verranno attribuiti 30 crediti;
- imprese e autonomi europei dovranno presentare un documento equivalente oppure richiedere il rilascio della patente;
- entro cinque giorni dall’invio della domanda dovranno essere informati RSL e RLST;
- svolgimento delle attività consentito nelle more del rilascio;
- “Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″;
- nuova richiesta solo dopo 12 mesi dalla revoca;
- il portale conterrà ogni dato riguardante il richiedente e lo storico delle operazioni;
- con nuovo provvedimento Inl e con parere del Garante verranno individuate le modalità per il trattamento dei dati in merito alla necessità di ostensione delle informazioni a RSL e RLST, organismi paritetici, coordinatori sicurezza e progettazione;
- indicato in dettaglio (anche tramite una tabella allegata) il sistema per attribuzione di crediti ulteriori: fino a 10 per storicità azienda; fino a 40 per investimenti o formazione sicurezza come SGSL, Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30, formazione lavoratori stranieri ulteriore alla obbligatoria, addestramento/formazione Mastro Formatore Artigiano, soluzioni tecnologicamente avanzate, documento di valutazione dei rischi anche dove possibili le procedure standardizzate, almeno due visite in cantiere del MC insieme a RLS o RLST; fino a 10 per investimenti e formazione su dimensione organica, qualifica Mastro Formatore Artigiano, attestazione Certificazione SOA di I e II, standard contrattuali, formazione sulla lingua per i lavoratori stranieri, incentivo Cassa edile assunzioni, requisiti reputazionali, regolamento interno delle società cooperative.
- crediti attribuiti subito se i requisiti sono già posseduti o aggiornati, in caso di requisiti periodici i crediti verranno scalati allo scadere del requisito;
- “Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l’incremento di cui all’articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa”;
- sospensione per tre anni dell’incremento in caso di violazioni elencate nell’allegato I-bis;
- per il recupero di crediti in caso in cui si scenda sotto la soglia dei 15 “alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- in caso di fusione di entità verrà preso in considerazione il punteggio più alto, in caso di trasformazione si conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente.