Assistenza legale a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, per chi resta totalmente inabile dopo un infortunio e per i familiari delle vittime. Il testo ha avuto il sì unanime della Camera e ora passa al Senato.
Che cosa è stato approvato
Il 22 ottobre 2026 la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità, con 220 voti favorevoli, la proposta di legge C. 2904 (prima firmataria Chiara Gribaudo). Il testo modifica l’art. 76 del d.P.R. 115/2002, il testo unico delle spese di giustizia, in materia di patrocinio a spese dello Stato per le persone offese da reati commessi con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il provvedimento è stato trasmesso al Senato il 23 ottobre 2026 (disegno di legge n. 2071). Quella della Camera è una prima lettura: per diventare legge serve l’approvazione definitiva del Senato.
Cosa cambia: la regola oggi e la novità
Oggi può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi ha un reddito imponibile non superiore a 13.659,64 euro. L’art. 76, comma 4-ter, prevede già alcune categorie di persone offese ammesse in deroga al limite di reddito, come le vittime di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori.
La proposta aggiunge due nuove categorie, senza limite di reddito:
- la persona resa totalmente inabile da un reato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche;
- i prossimi congiunti, o la persona legata alla vittima da una relazione affettiva e stabilmente convivente, quando dal reato derivi il decesso. Sono i soggetti che l’art. 90, comma 3, c.p.p. indica come titolari dei diritti della persona offesa deceduta.
Cosa non cambia: i confini della norma
Il testo ha un perimetro preciso:
- riguarda i procedimenti penali legati agli infortuni più gravi, cioè quelli da cui derivano totale inabilità o morte;
- non estende il beneficio a tutte le controversie nate da incidenti sul lavoro.
Cosa significa per le aziende
Per le imprese il provvedimento, se sarà approvato, non cambia gli obblighi in materia di salute e sicurezza. Il testo è composto di un unico articolo e interviene solo sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Riguarda l’accesso alla giustizia delle vittime e dei loro familiari nei procedimenti penali, non gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, che restano quelli vigenti.
L’accertamento delle responsabilità, come oggi, spetta all’autorità giudiziaria. Per chi si occupa di prevenzione, la proposta è un’occasione per verificare che valutazione dei rischi, formazione, nomine e procedure siano aggiornate e documentate.
Domande frequenti
1. La proposta di legge sul gratuito patrocinio per gli infortuni sul lavoro è già in vigore? No. La Camera l’ha approvata in prima lettura il 22 ottobre 2026 e il testo è stato trasmesso al Senato il 23 ottobre. Diventerà legge solo dopo l’approvazione definitiva del Senato.
2. Chi potrebbe beneficiare del patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito? La persona resa totalmente inabile da un reato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e, in caso di decesso, i prossimi congiunti o la persona legata alla vittima da relazione affettiva e stabilmente convivente. Il beneficio riguarda i procedimenti penali connessi agli infortuni più gravi, non tutte le controversie da incidente sul lavoro.
3. La proposta cambia gli obblighi di sicurezza dei datori di lavoro? No. Il testo modifica solo l’art. 76 del d.P.R. 115/2002, sul patrocinio a spese dello Stato, e non interviene sul D.Lgs. 81/2008. Gli obblighi di prevenzione e le regole sull’accertamento delle responsabilità restano quelli vigenti.
Fonti: Associazione Ambiente e Lavoro, notizia del 26 ottobre 2026; Camera dei deputati, scheda A.C. 2904 e dossier del Servizio Studi; Diritto e Giustizia, 23 ottobre 2026.




