Sono molti gli elementi importanti di cui tener conto in relazione ai rischi chimici e cancerogeni nei luoghi di lavoro e uno di questi riguarda sicuramente i valori limite di esposizione.
Tuttavia riguardo ai valori limite è bene evidenziare alcuni aspetti e rispondere ad alcune domande. Ad esempio cosa fare per gli agenti chimici di cui non sono presenti i valori limite negli allegati del D.Lgs. 81/2008? E quali sono le differenze tra OEL (Occupational Exposure Limits) e DNEL (Derived No Effect Level)?
Nella legislazione italiana relativa agli ambienti di lavoro – con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e agli allegati XXXVIII e XLIII – sono presenti i “valori limite di esposizione professionale” per un centinaio di sostanze“ed un esplicito rimando ad una norma tecnica di riferimento [UNI EN 689,2018] per le modalità di confronto con il valore limite e alla norma tecnica [UNI EN 482/98] per i requisiti generali delle misure strumentali e analitiche che determinano l’incertezza globale di misura”.
Tuttavia, “in carenza di valori nella nostra legislazione”, per le sostanze non presenti negli allegati, è tuttavia “possibile fare riferimento ai valori più recenti proposti da altri Enti (es: ACGIH, DFG, OSHA, NIOSH, AIHA)”. Senza dimenticare che i valori limite “non tutelano la totalità della popolazione lavorativa esposta e variano nel tempo in funzioni delle acquisizioni scientifiche”.
Riguardo ai valori limite a livello europeo si segnala indica che vengono “definiti attraverso i criteri” contenuti in “Methodology for derivation of occupational exposure limits of chemical agents”, un documento pubblicato nel 2018 da Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL).
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Estratto da PuntoSicuro.it
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