La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16547 dell’8 maggio 2026, è tornata ad affrontare uno dei temi più rilevanti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in caso di infortunio causato dall’utilizzo di un macchinario non adeguatamente protetto.
La pronuncia assume particolare importanza perché ribadisce alcuni principi consolidati della giurisprudenza in materia di prevenzione degli infortuni, confermando che la sicurezza delle attrezzature non può essere demandata esclusivamente all’attenzione del lavoratore, ma deve essere garantita attraverso misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate.
Il caso: grave infortunio durante l’utilizzo di una cesoia industriale
L’infortunio ha coinvolto un lavoratore che, pur essendo stato inizialmente assunto per attività tecniche di progettazione e verifica dei manufatti, era stato progressivamente incaricato anche di effettuare correzioni manuali su pezzi lavorati mediante l’utilizzo di una cesoia industriale.
Durante una di queste operazioni il lavoratore ha azionato involontariamente il pedale di comando della macchina mentre si trovava in prossimità della zona di taglio, riportando gravissime lesioni alla mano con amputazione di più dita.
Gli accertamenti successivi all’infortunio hanno evidenziato criticità particolarmente rilevanti:
- assenza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione della macchina;
- mancato adeguamento dell’attrezzatura agli standard di sicurezza;
- insufficiente formazione specifica del lavoratore;
- assenza di adeguate istruzioni operative;
- presunta installazione di protezioni successivamente all’infortunio.
La vicenda giudiziaria ha coinvolto:
- il datore di lavoro, nella qualità di legale rappresentante della società;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Secondo i giudici, entrambe le figure hanno concorso all’evento lesivo per non aver garantito l’utilizzo di un macchinario in grado di tutelare l’incolumità dei lavoratori e per non aver adottato misure preventive adeguate.
La Corte ha confermato che la mera presenza di procedure o l’eventuale errore operativo del lavoratore non escludono automaticamente la responsabilità dei soggetti titolari della posizione di garanzia.
Il principio ribadito dalla Cassazione
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda l’obbligo del datore di lavoro di eliminare tutte le fonti di rischio connesse all’utilizzo delle attrezzature.
La Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro deve adottare tutte le soluzioni tecnologicamente disponibili per garantire la sicurezza dei lavoratori, salvo casi eccezionali in cui il pericolo non sia oggettivamente individuabile con l’ordinaria diligenza.
In altre parole, non è sufficiente che una macchina sia funzionante: essa deve essere sicura e conforme alle migliori soluzioni tecniche ragionevolmente applicabili.
Il ruolo dell’RSPP
La sentenza richiama indirettamente anche il ruolo strategico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Sebbene l’RSPP non disponga normalmente di poteri decisionali o di spesa, la giurisprudenza riconosce la sua responsabilità quando l’omessa individuazione dei rischi o la mancata segnalazione delle criticità contribuiscano concretamente alla verificazione dell’evento lesivo.
L’RSPP è infatti chiamato a:
- individuare i pericoli presenti in azienda;
- valutare i rischi delle attrezzature;
- proporre misure di prevenzione e protezione;
- segnalare le non conformità;
- supportare il datore di lavoro nelle decisioni in materia di sicurezza.
Quando tali attività non vengono svolte correttamente, le conseguenze possono estendersi anche al professionista incaricato della prevenzione.
Formazione e cambiamento delle mansioni
Un aspetto particolarmente interessante riguarda l’evoluzione delle mansioni affidate al lavoratore.
La vittima era stata inizialmente inserita con compiti differenti rispetto a quelli che svolgeva al momento dell’infortunio. Successivamente era stata incaricata di attività che prevedevano l’utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose.
Il caso evidenzia una criticità molto diffusa nelle imprese: l’ampliamento progressivo delle mansioni senza un corrispondente aggiornamento di:
- formazione;
- addestramento;
- procedure operative;
- valutazione dei rischi;
- autorizzazioni all’utilizzo delle attrezzature.
Ogni modifica sostanziale delle attività affidate al lavoratore dovrebbe infatti determinare una rivalutazione delle competenze necessarie e delle misure preventive da adottare.
Le implicazioni per le aziende
La sentenza rappresenta un importante richiamo per tutte le organizzazioni che utilizzano macchine e attrezzature di lavoro, soprattutto quando si tratta di impianti datati o modificati nel tempo.
Le aziende dovrebbero verificare periodicamente:
Adeguatezza delle attrezzature
- presenza di protezioni fisse e mobili;
- dispositivi di arresto di emergenza;
- conformità ai requisiti del D.Lgs. 81/2008;
- corretto stato di manutenzione.
Aggiornamento del DVR
- valutazione dei rischi specifici delle macchine;
- analisi delle mansioni effettivamente svolte;
- verifica delle procedure operative.
Formazione e addestramento
- formazione specifica per l’utilizzo delle attrezzature;
- addestramento pratico documentato;
- aggiornamento in caso di cambio mansione.
Vigilanza operativa
- controlli sull’effettivo utilizzo delle protezioni;
- monitoraggio delle prassi operative;
- gestione delle segnalazioni di rischio.
La decisione della Cassazione conferma un principio fondamentale della normativa prevenzionistica: la sicurezza deve essere progettata e incorporata nelle attrezzature e nei processi di lavoro, senza affidarsi esclusivamente al comportamento prudente del lavoratore.
Macchine obsolete, protezioni mancanti, formazione insufficiente e mancato aggiornamento delle valutazioni dei rischi rappresentano ancora oggi alcune delle principali cause di infortunio grave nei luoghi di lavoro.
Per questo motivo, la collaborazione tra datore di lavoro, RSPP, dirigenti, preposti e lavoratori rimane un elemento essenziale per costruire un sistema di prevenzione realmente efficace.
La sentenza n. 16547/2026 ribadisce che il datore di lavoro e l’RSPP devono svolgere un ruolo attivo nell’individuazione e nell’eliminazione dei rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro. La presenza di macchinari non adeguatamente protetti costituisce una violazione grave degli obblighi prevenzionistici e può comportare significative responsabilità penali in caso di infortunio.
Per le aziende il messaggio è chiaro: verificare periodicamente la conformità delle macchine, aggiornare la valutazione dei rischi, garantire formazione e addestramento adeguati e monitorare l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza non è soltanto un obbligo normativo, ma una necessità concreta per tutelare persone, attività e continuità aziendale.
Testo integrale della sentenza – Cassazione Penale, Sezione IV, 8 maggio 2026, n. 16547




