La circolare congiunta INL–Conferenza delle Regioni di luglio 2025 fornisce importanti chiarimenti sull’individuazione del preposto alla sicurezza, figura centrale nel sistema di prevenzione aziendale. Il documento nasce in risposta a dubbi sollevati da imprese ferroviarie che avevano designato come preposti lavoratori con limitata anzianità (12 mesi) o in apprendistato.
Secondo quanto chiarito, la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) non prevede limiti espliciti di anzianità o incompatibilità contrattuali per il ruolo di preposto. Tuttavia, è fondamentale che il soggetto individuato possieda effettivamente le competenze, l’esperienza e i poteri necessari per prevenire eventi lesivi.
La Cassazione Penale (sentenza n. 6790/2024) ha ribadito che l’inidoneità non può essere automaticamente attribuita sulla base della qualifica di apprendista. Piuttosto, deve essere valutata concretamente in relazione alla capacità del lavoratore di esercitare i poteri di vigilanza e intervento previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008.
Gli organi di vigilanza, pertanto, sono chiamati a verificare caso per caso:
- la reale idoneità del preposto, anche se in apprendistato;
- la coerenza tra formazione ricevuta e mansioni svolte;
- l’effettività delle competenze, al di là di meri adempimenti formali.
Questa posizione rafforza l’importanza di una selezione attenta e di una formazione sostanziale per chi ricopre ruoli di garanzia nella sicurezza aziendale.
Fonte: INL




