Nel dibattito sulla sicurezza sul lavoro c’è un tema che continua a generare equivoci, anche tra addetti ai lavori: la responsabilità dei dirigenti di funzione.
Si tende spesso a pensare che un dirigente risponda penalmente solo se è stato formalmente investito di una delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
La giurisprudenza più recente – e in realtà ormai consolidata – ci dice esattamente il contrario.
Il dirigente risponde anche senza delega, se ha un ruolo reale nell’organizzazione e poteri effettivi di gestione.
Il punto di partenza: la “posizione di garanzia”
Per capire il senso di questo orientamento, bisogna partire da un concetto chiave del diritto penale del lavoro: la posizione di garanzia.
Secondo la Cassazione, le figure della sicurezza (datore di lavoro, dirigente, preposto) sono “garanti” della salute e sicurezza dei lavoratori.
E questa posizione non nasce da una delega, ma direttamente:
- dall’incarico ricevuto
- dai poteri esercitati
- dal ruolo concreto nell’organizzazione
La Suprema Corte lo ha chiarito già con un principio fondamentale: la responsabilità dei garanti deriva dall’investitura o dal fatto, e non necessita di deleghe per operare
In altre parole, non è il documento a creare la responsabilità, ma il ruolo reale.
Il dirigente: una figura “naturalmente responsabile”
Nel sistema del D.Lgs. 81/08, il dirigente non è una figura accessoria.
È un soggetto che si colloca tra il datore di lavoro e l’operatività quotidiana, con un ruolo organizzativo e gestionale.
Questo comporta che il dirigente:
- organizza le attività
- impartisce direttive
- gestisce persone, mezzi e processi
E proprio per questo motivo la giurisprudenza lo considera direttamente coinvolto nel sistema di prevenzione.
Come evidenziato nelle sentenze analizzate, il dirigente è tenuto a:
- collaborare con il datore di lavoro
- garantire l’osservanza delle norme di sicurezza
- intervenire laddove ha il potere di farlo
Nella pratica aziendale si incontra spesso questa impostazione:
“Se non ho una delega formale, non sono responsabile.”
È un errore.
La delega di funzioni serve a trasferire alcuni obblighi dal datore di lavoro, ma non è la fonte della responsabilità del dirigente.
La responsabilità del dirigente:
- esiste già per effetto del ruolo
- si estende all’area di competenza
- si valuta sulla base dei poteri effettivi
La delega può ampliare o specificare responsabilità, ma non è necessaria per farle esistere.
I casi concreti: produzione, manutenzione, logistica
Le pronunce analizzate riguardano situazioni molto operative, quindi estremamente interessanti per le aziende.
Sono stati ritenuti responsabili, ad esempio:
- responsabili di produzione
- direttori tecnici
- capi manutenzione
- responsabili logistica
In tutti questi casi, ciò che ha determinato la responsabilità non è stata la presenza di una delega formale, ma il fatto che questi soggetti:
- avevano poteri organizzativi
- potevano incidere sulla sicurezza
- non hanno adottato misure adeguate
Il criterio è molto concreto: potevi intervenire? Dovevi farlo.
Questa impostazione è perfettamente coerente con l’art. 299 del D.Lgs. 81/08, che introduce il principio di effettività.
Secondo questo principio:
- non conta solo ciò che è scritto nell’organigramma
- conta ciò che realmente accade in azienda
Anche un dirigente “di fatto” – cioè non formalmente nominato – può essere chiamato a rispondere se svolge funzioni gestionali.
La sicurezza, quindi, segue il potere reale, non la carta.
Questo orientamento ha implicazioni molto concrete, soprattutto per chi gestisce organizzazioni complesse.
Innanzitutto, cade definitivamente l’idea che basti:
- fare deleghe
- scrivere organigrammi
- distribuire responsabilità “a livello formale”
Serve invece coerenza tra:
- ruoli formali
- poteri effettivi
- comportamenti organizzativi
In secondo luogo, emerge chiaramente che la sicurezza:
- non è solo “del datore di lavoro”
- ma è distribuita su tutta la linea manageriale
Infine, diventa decisivo il modello organizzativo:
- procedure chiare
- responsabilità definite
- flussi decisionali tracciabili
Strumenti come i sistemi ISO 45001, in questo senso, diventano fondamentali non solo per la gestione, ma anche per la tutela.
Se dovessimo sintetizzare il principio espresso dalla Cassazione in una frase, sarebbe questa:
👉 non risponde chi ha la delega, ma chi ha il potere di incidere sulla sicurezza
E questo rappresenta un cambio di prospettiva importante.
La sicurezza non è più vista come un sistema “verticale” (datore → delegati), ma come una rete di responsabilità distribuite, che segue l’organizzazione reale.
Per le aziende, il punto è chiaro:
la sicurezza non si può limitare a un sistema formale, ma deve essere coerente con l’organizzazione reale.
Qua trovi la sentenza




