Cosa è?
Sul Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei RIfiuti) si basa il nuovo metodo di tracciabilità dei rifiuti, un modello digitale dei documenti sulla movimentazione/trasporto degli stessi, per adempiere alla normativa ambientale (emissione dei formulari di identificazione del trasporto, tenuta dei registri cronologici di c/s), con un monitoraggio continuo dei flussi, basato sulla verifica di ogni codice Eer e punto di generazione del rifiuto.
Sono presenti due sezioni:
- anagrafica – dati dei soggetti iscritti e specifiche autorizzazioni;
- tracciabilità – dati ambientali sugli adempimenti (artt. 190 e 193, D. Lgs. n. 152/2006) e dati circa i percorsi dei mezzi di trasporto, ove previsto.
Il decreto
Il riferimento normativo è il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (di seguito “decreto”), che disciplina il moderno sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Il decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ed è stato previsto un periodo transitorio per iscriversi e adeguarsi alla nuova disciplina da parte delle imprese e degli enti obbligati, in base a tipologia e dimensioni.
Gli obblighi di iscrizione
Il nuovo decreto elenca i soggetti obbligati ad aderire al Rentri:
- enti/imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti/imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o operanti in qualità di commercianti/intermediari degli stessi;
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- soggetti (art. 189, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006) con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
I soggetti non obbligati o per i quali non decorra ancora l’obbligo possono iscriversi volontariamente e cancellarsi in ogni momento, con effetto dall’anno successivo.
Sono esonerati dall’obbligo gli imprenditori agricoli (art. 2135, codice civile) che non producono rifiuti pericolosi.
Tempistiche di iscrizione
Il periodo transitorio per iscriversi al Rentri prevede un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, calcolati dall’entrata in vigore del decreto, in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
Le tempistiche, calcolate dal 15 giugno 2023, sono le seguenti:
- enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi ossia a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- enti/imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti, dal ventiquattresimo mese ed entro i 60 giorni successivi ossia a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- altri produttori dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi ossia a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Il numero dei dipendenti si calcola sui presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il nuovo formulario di identificazione dei rifiuti
Con l’art. 5, D.M. n. 59/2023, viene approvato il nuovo modello di Fir, consultabile nell’allegato II al regolamento.
L’emissione del Fir spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore a emetterlo e compilarlo.
I produttori di rifiuti non iscritti al Rentri gestiscono il Fir ancora in formato cartaceo, vidimato digitalmente con le modalità indicate all’art. 6, comma 2, D.M. n. 59/2023.
Il Fir stampato in due copie su fogli A4 sarà compilato, datato e firmato dal produttore/detentore e trasportatore nelle parti di propria competenza: una rimane al produttore/detentore, l’altra consegnata dal trasportatore all’impianto di destino dove l’addetto provvede alla chiusura restituendone copia al trasportatore, che ne trasmetterà copia al produttore/detentore e/o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto con consegna diretta, Pec o altri servizi resi disponibili dal Rentri.
I nuovi format del registro c/s e dei Fir dovranno essere utilizzati da tutti a partire dal 13 febbraio 2025, a prescindere dalla tempistica con cui è prevista l’iscrizione al Rentri; inoltre, sui nuovi registri saranno indicati solo i movimenti successivi al 13/02/2025.
Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Le scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale sono le seguenti:
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025: a decorrere dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025: dalla data di iscrizione al RENTRI;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026: dalla data di iscrizione al RENTRI.
Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI, il Formulario di Identificazione del Rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c). La data per l’emissione del FIR in formato digitale è a decorrere dal 13 febbraio 2026.
Modalità di accesso
L’accesso al sistema Rentri sarà possibile solo tramite Spid (sistema pubblico di identità digitale). Il rappresentante legale potrà accreditare l’impresa usando il proprio Spid e gli incaricati autorizzati devono avere identità digitali proprie, come Spid, Cns o Cie. Quindi, un incaricato può operare in nome dell’azienda, ma solo se è dotato di un dispositivo di identità digitale intestato a lui personalmente.
Si garantisce così che ogni operatore sia chiaramente identificato e autorizzato a compiere azioni specifiche all’interno del sistema.
Costi
Terminata l’iscrizione, l’utente procedere al pagamento, per ogni unità locale, di:
- diritto di segreteria: 10€
- contributo annuo:
- imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, con più di 50 dipendenti /100€ il primo anno/60€ anni successivi;
- imprese o enti produttori di rifiuti con più di 10 e meno di 50 dipendenti/50€ il primo anno/30€ anni successivi;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi/15€ il primo anno/10€ anni successivi.
Il versamento del contributo annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.