📌 Patente a crediti e falsi autonomi: chiarimenti importanti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Con l’introduzione della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, sono emersi dubbi interpretativi su casi particolari. Uno di questi riguarda il disconoscimento, in sede ispettiva, della natura autonoma del rapporto di lavoro con una ditta artigiana individuale.
🛠️ Il caso: un artigiano formalmente autonomo, ma che nei fatti lavora come un dipendente dell’impresa affidataria. In questi casi, l’Ispettorato chiarisce: non si applica la sanzione per mancanza della patente a crediti al lavoratore, poiché, una volta riqualificato come dipendente, viene meno la sua natura di autonomo.
👉 Chi è sanzionabile allora?
Solo l’impresa affidataria, che diventa a tutti gli effetti datore di lavoro. Su di essa ricadono:
- le sanzioni per la riqualificazione del rapporto di lavoro,
- le violazioni in materia di salute e sicurezza,
- e, se priva di patente o con meno di 15 crediti, anche la sanzione amministrativa prevista dall’art. 27, comma 11.
📌 E il committente?
Non è sanzionabile per mancata verifica della patente nei confronti del “falso autonomo”, poiché quest’ultimo, a seguito dell’ispezione, risulta un lavoratore subordinato.
🔍 Questo chiarimento, contenuto nella Nota INL n. 964 del 4 giugno 2025
Fonte: INL




