È stato pubblicato l’aggiornamento del 28 febbraio 2026 del modello MoVaRisCh, il Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici Pericolosi per la Salute adottato da Regione Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, destinato in particolare alle piccole e medie imprese nel rispetto del Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08.
L’aggiornamento non introduce un nuovo metodo, ma rafforza e chiarisce aspetti chiave che hanno un impatto diretto sulla qualità della valutazione del rischio chimico e sulla sua tenuta ispettiva.
Vediamo le principali novità operative.
1. Confermata (e rafforzata) la centralità del principio “R = P × E”
Il modello ribadisce con forza l’impostazione concettuale:
Il rischio chimico è il prodotto tra pericolosità intrinseca (P) ed esposizione (E)
Viene chiarito che:
- P deriva esclusivamente dalle Indicazioni di Pericolo (H) del Regolamento CLP;
- E deve rappresentare l’esposizione reale del lavoratore, tenendo conto di modalità d’uso, quantità, durata, controlli tecnici e distanza.
👉 Questo rafforza il messaggio che non basta la scheda di sicurezza: senza un’analisi puntuale del ciclo lavorativo, il calcolo è formalmente corretto ma tecnicamente debole.
2. Nuova e più articolata attribuzione dei punteggi di pericolosità (P)
Una delle novità più rilevanti riguarda la tabella degli score P, che viene:
- ampliata,
- dettagliata,
- resa più coerente con la logica tossicologica del CLP.
In particolare:
- vengono attribuiti punteggi elevati alle frasi H per danni irreversibili agli organi (H370, H372, H373);
- viene introdotto un punteggio dedicato agli interferenti endocrini (EUH380, EUH381);
- si chiarisce il trattamento delle miscele non classificate, ma contenenti sostanze pericolose sopra determinate soglie.
📌 Impatto pratico: molte miscele “apparentemente innocue” non possono più essere trattate come rischio minimo senza un’analisi della composizione reale.
3. Attenzione rafforzata ai processi che generano agenti chimici
Il modello aggiorna e chiarisce l’approccio per le attività lavorative che generano emissioni chimiche, anche quando:
- i materiali di partenza non sono classificati pericolosi;
- i contaminanti si sviluppano per degradazione termica o di processo.
Esempi esplicitamente richiamati:
- saldature,
- lavorazioni di materie plastiche,
- processi sopra i 180 °C.
Viene introdotto un corso valutativo specifico con:
- matrici dedicate (1/bis e 2/bis),
- criteri più cautelativi,
- enfasi sulla conoscenza degli inquinanti realmente sviluppati.
4. Esposizione inalatoria: modello più strutturato e difendibile
L’aggiornamento rende il calcolo di E inal particolarmente robusto:
- cinque variabili obbligatorie (proprietà, quantità, uso, controllo, tempo);
- quattro matrici progressive (D, U, C, I);
- introduzione esplicita del fattore distanza (d).
⚠️ Novità sostanziale:
anche i lavoratori “non direttamente addetti”, ma presenti nello stesso ambiente, devono essere valutati tramite il fattore distanza, superando valutazioni parziali o per sola mansione.
5. Esposizione cutanea: non più marginale
Il modello ribadisce che la valutazione dell’esposizione cutanea è obbligatoria quando:
- la frase H lo prevede;
- la SDS segnala assorbimento cutaneo;
- esiste un valore limite con nota “cute”.
Viene semplificata la matrice, ma rafforzato il peso della valutazione, soprattutto nei casi di:
- uso dispersivo,
- contatto frequente,
- assenza di misure tecniche efficaci.
👉 Non considerare la via cutanea oggi espone a contestazioni dirette in caso di controllo.
6. Rischio irrilevante per la salute: chiarita la “zona grigia”
Il modello conferma le soglie, ma valorizza la zona di incertezza (15 < R < 21):
- non è una fascia “automatica”;
- richiede riesame critico dei punteggi;
- impone il coinvolgimento del medico competente.
Messaggio chiave:
la classificazione “irrilevante” deve essere difendibile tecnicamente, non solo numericamente.
7. Confermata l’esclusione dei cancerogeni, mutageni e reprotossici 1A/1B
L’aggiornamento ribadisce un principio fondamentale:
- per CMR 1A e 1B non esiste il concetto di rischio irrilevante per la salute;
- il MoVaRisCh non è applicabile;
- valgono esclusivamente le regole del Titolo IX, Capo II.
Questo chiarimento è cruciale per evitare errori metodologici gravi nel DVR.
Conclusione: un modello più solido, ma meno “automatico”
L’aggiornamento MoVaRisCh 2026 rende il modello:
✅ più coerente con il CLP
✅ più attento ai processi reali
✅ più difendibile in sede ispettiva
ma chiede in cambio:
- maggiore analisi tecnica,
- minor uso “meccanico” delle matrici,
- integrazione reale con DVR, SDS e ciclo produttivo.
In sintesi: meno scorciatoie, più professionalità.
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