L’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un passo decisivo nel processo di unificazione e riorganizzazione della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Questo accordo mira a sostituire integralmente gli accordi precedenti e armonizzare la disciplina con quella concernente RSPP, coordinatori per la sicurezza, ambienti confinati e formazione generale specifica per i rischi professionali di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
L’accordo disciplina la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando sia l’ambito soggettivo che oggettivo della propria applicazione. I destinatari dell’obbligo formativo includono lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, e operatori di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione.
L’accordo stabilisce la durata dei corsi, i contenuti minimi standardizzati, le modalità di erogazione, la verifica finale dell’apprendimento, gli obblighi di aggiornamento periodico, il monitoraggio dell’efficacia formativa, i requisiti minimi dei soggetti formatori e dei docenti, e i sistemi di controllo e vigilanza.
Uno degli elementi chiave della riforma è l’obbligo generalizzato di verifica dell’apprendimento finale, che diventa condizione necessaria per il rilascio dell’attestato. Il principio dell’effettività della formazione rappresenta una delle affermazioni più forti dell’accordo, superando la logica della formazione “di facciata”.
L’accordo rafforza i requisiti minimi per i docenti, che devono possedere competenze tecniche, capacità comunicative e metodologiche. Inoltre, l’accordo introduce un quadro sistemico più solido, basato su uniformità normativa, validazione strutturata dell’apprendimento, centralità della qualità formativa, responsabilizzazione del datore di lavoro nella verifica dell’efficacia ex post, e selezione qualificata dei formatori.
Le indicazioni metodologiche contenute nell’accordo rappresentano un elemento centrale per garantire l’efficacia dei percorsi formativi, sottolineando l’importanza di un’impostazione didattica fondata su criteri di coerenza tra obiettivi, contenuti, metodi e strumenti di valutazione 35. La videoconferenza sincrona è riconosciuta come modalità formativa ammessa, a condizione che sia rispettata la contestualità dell’interazione tra docente e discenti.
L’accordo stabilisce che l’e-learning può essere utilizzato per i moduli specificamente individuati, con requisiti tecnico-gestionali-formativi definiti. I soggetti abilitati a erogare la formazione devono rientrare tra quelli individuati dall’art. 32 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
Il principio fondamentale viene sancito in modo esplicito: gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento. Il sistema delineato dall’accordo impone un controllo duplice: formale e sostanziale.
In caso di formazione irregolare o inefficace, gli attestati possono essere disconosciuti dagli enti di controllo, e verrà contestata al datore di lavoro l’omessa formazione. L’approccio delineato rafforza il ruolo del datore di lavoro quale garante della formazione efficace e personalizzata.
Una delle novità più rilevanti dell’accordo consiste nella definizione dell’obbligo di aggiornamento per tutti i soggetti destinatari della formazione. L’aggiornamento deve essere specifico per il ruolo ricoperto e coerente con il rischio effettivo.
L’attestato di formazione costituisce l’evidenza documentale del percorso formativo svolto ed è disciplinato in modo puntuale dall’accordo. La giurisprudenza più recente ha posto grande attenzione sull’importanza decisiva della formazione.
In sintesi, l’accordo segna un punto di svolta nel sistema della prevenzione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, passando da una pluralità disarticolata di accordi settoriali a un sistema unitario, coerente, integrato e orientato alla prevenzione sostanziale. La formazione deve essere progettata e attuata in funzione dei rischi specifici propri dell’attività e del ruolo, e deve essere verificata nella sua efficacia anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Qui il testo dell’accordo.




