Per quanto riguarda il delicato tema della sicurezza delle macchine e degli infortuni correlati a cattive prassi o a macchine non sicure, è bene ricordare che l’immissione di una nuova macchina in un ambiente di lavoro “rappresenta un momento importante per poter agire a livello preventivo”.
In questi casi il datore di lavoro “può incorrere nell’errore di pensare che un prodotto marcato CE sia sempre sicuro. Infatti un fabbricante, marcando CE una macchina e rilasciandone la dichiarazione CE di conformità e le istruzioni, ottiene la ‘presunzione’ di conformità”. E per la maggioranza delle macchine vendute e messe in servizio “non è necessaria un’ulteriore verifica di un ente di controllo”.
Se il datore di lavoro non può sostituirsi al fabbricante, comunque “valuterà, almeno per quanto riguarda i difetti palesi (cosiddetti vizi palesi), la conformità e l’idoneità della macchina prima di metterla a disposizione dei propri lavoratori”, il suo “inserimento nello specifico ambiente di lavoro e la modalità di utilizzo”.
A ricordarlo è il documento “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, un documento prodotto dall’ ATS Brianza in relazione al lavoro svolto dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08. Una pubblicazione che non ha la pretesa di essere esaustiva di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle macchine, ma che può essere utilizzata “come punto di partenza e/o confronto per impostare/revisionare la propria valutazione del rischio macchine aziendale”.
Link al documento “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese” di ATS Brianza