La commissione Europea con la Direttiva (UE) 2020/739 modifica all’allegato III della direttiva 2000/54/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva Agenti biologici) ha inserito SARS-CoV-2nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.
Il termine massimo di adeguamento degli Stati nazionali alle disposizioni della DIRETTIVA (UE) 2020/739 è fissato al 20 novembre 2021.
L’ultima modifica all’elenco della Direttiva Agenti Biologici risale all’ottobre 2019: in quel periodo la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione aveva aggiunto numerosi agenti biologici, tra cui il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (virus SARS) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (virus MERS) e aveva modificato anche gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, che stabiliscono le misure e i livelli di contenimento per i laboratori, i servizi veterinari e l’industria per fornire adeguati livelli di protezione ai lavoratori.
Per l’adeguamento a queste modifiche il termine massimo di adeguamento viene anticipato al 24 novembre 2020.
SARS-CoV-2 nel gruppo di rischio 3
A proposito dei virus, la Commissione afferma che il virus «coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave»,abbreviato «SARS-CoV-2», che ha causato la pandemia di Covid-19 è molto simile ai virus SARS e MERS. In considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione.
La Commissione rileva la non disponibilità di vaccini o cure efficaci e pertanto il SARS-CoV-2 viene classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3.
La direttiva 2000/54/CE
La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti.
Il rischio biologico ai sensi del Testo Unico di Sicurezza
Il rischio biologico è regolamentato al TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.
S’intende (art. 267 del D.Lgs. n.81/2008) per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Gruppi di agenti biologici ai sensi del Testo Unico di Sicurezza
Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi (art. 268) a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
L’ALLEGATO XLVI al Testo Unico di Sicurezza riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.