Con un nuovo decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre scorso, si completa finalmente, a distanza di diversi anni, l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 46 (Prevenzione incendi) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Ricordiamo, ancora una volta, che il comma 3 dell’articolo 46 preannunciava l’adozione di uno o più Decreti nei quali fossero definiti vari aspetti in materia antincendio.
Con il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 – recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – sono stati definiti i criteri diretti atti ad individuare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
Con il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021– recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – sono stati definiti i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (lettera b del comma 3).
E, infine, con il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 – recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – sono ora definiti i criteri diretti atti ad individuare:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio.
Questo terzo decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 29 ottobre 2021) e contestualmente all’entrata in vigore viene abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Gli articoli del decreto ministeriale 3 settembre 2021
Dunque il decreto, come ricordato all’articolo 1, stabilisce, in attuazione del D.Lgs. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
E si applica (comma 2) alle attività “che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
L’articolo 2 (Valutazione dei rischi di incendio) indica che la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio “costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. E tale valutazione è effettuata “in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
L’articolo 3 riguarda i “criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio” e si indica che:
- “le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili” (comma 1);
- “per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato” (comma 2);
- “per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015” (comma 3);
- “per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015” (comma 4).
Infine (Articolo 4 – Disposizioni transitorie e finali), “per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità).
L’allegato per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
Dunque come indicato negli articoli il decreto presenta anche un allegato contenente i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”.
L’allegato stabilisce i criteri semplificati “per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio”.
Ai fini dell’applicazione dell’allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio “quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti” (note: “per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011”; “per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività”);
- “con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative” (nota: “generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2”);
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio”.
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Tratto da PuntoSicuro.it