La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’art. 73, comma 5, che prevede: “sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione”.
L’Accordo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione.
L’accordo disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino le attrezzature elencate e la Conferenza precisa che questa formazione non sia sostitutiva di quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata asi sensi dell’art. 37 D. Lgs. n. 81 e del nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Vengono individuate quali attrezzature di lavoro: piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi), trattori agricoli e forestali, macchine movimenti terra (diversi tipi) pompa per calcestruzzo.
Nella sezione documenti è possibile scaricare i testi dell'accordo.